Possono essere affiliati alla FISPIC le Società e le Associazioni Sportive che praticano l’attività di cui all’art. 2 dello Statuto federale e che rispondano ai seguenti requisiti:
- non perseguano fini di lucro;
- siano rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna e pari opportunità;
- abbiano lo Statuto sociale conformato alla normativa vigente in materia;
- abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società accogliendone la domanda di affiliazione (art 5.5 Statuto federale).
Se la suddetta domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l’affiliazione produce i suoi effetti relativamente all’anno sportivo in cui viene deliberata. Pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la FISPIC anche per la stagione sportiva successiva, debbono presentare domanda di rinnovo dell’affiliazione – nonché dei tesseramenti – secondo le procedure ed i termini previsti, pena la cessazione del rapporto associativo con la FISPIC.
Se, invece, la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale oltre il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l’affiliazione produce i suoi effetti sia per il rimanente periodo della stagione sportiva in corso, sia per la stagione sportiva successiva e, pertanto, non è necessario alcun rinnovo dell’affiliazione, né dei tesseramenti.